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sabato 23 novembre 2013

Come evitare l'abbattimento degli alberi. Cittadinanza attiva a favore del verde.

Come evitare l'abbattimento degli alberi
Cittadinanza attiva a favore del verde

La questione dell'abbattimento degli alberi è particolarmente complessa ed è sempre in allerta soprattutto nelle grandi città. Spesso tantissimi cittadini amanti del verde si trovano in difficoltà perchè non conoscono le principali leggi o normative o non sanno come muoversi per impedire il più possibile eventuali scempi contro il patrimonio arboreo della città. Con questo articolo, il Coordinamento Nazionale Alberi e Paesaggio vuole dare più informazioni possibili in merito alla legislazione nazionale vigente e alle normativa di gestione del verde nei condomini.

Cosa fare e come comportarsi per impedire l'abbattimento degli alberi?
In merito alla tutela di alberi monumentali e filari storici norme molto chiare vengono dettate dalla legge nazionale n.10 del 14 gennaio 2013 "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani" e principalmente all'art.7 "Disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberature di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale." Il punto 4 del suddetto articolo recita: "Salvo che il fatto costituisca reato, per l'abbattimento o il danneggiamento di alberi monumentali si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 100.000. Sono fatti salvi gli abbattimenti, le modifiche della chioma e dell'apparato radicale effettuati per casi motivati e improcrastinabili, dietro specifica autorizzazione comunale, previo parere obbligatorio e vincolante del Corpo forestale dello Stato." Nel punto 1 dell'art 7 è specificato che sono sottoposti a tutela anche "i filari e le alberature di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani." e "gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private".
Oltre alla legge nazionale, ogni Regione ha proprie leggi regionali che tutelano filari e alberi monumentali. Ogni Comune, infine, ha dei regolamenti comunali del verde che regolano l'abbattimento e dettando le linee guida per una buona gestione del verde urbano. In questo caso, anche se si tratta di una proprietà privata, l'abbattimento di uno o più alberi non è sempre possibile senza l'autorizzazione dell'ufficio comunale competente.

Abbattimento e potature di alberi in un'area condominiale.
In ambito condominiale la sentenza n.24396 del 4 maggio 2005/20 giugno 2005 della Corte di Cassazione (Sez. IV penale) ha affermato che "i danni conseguenti al taglio degli alberi ad alto fusto - seppur presenti in un giardino condominiale - appaiono "irreversibili" non solo per i condomini ma più in generale per i cittadini".
La Corte d'appello di Roma, Sezione 4 civile, nella sentenza del 6 febbraio 2008 n.478 ribadisce che "l'abbattimento di alberi costituisce invero distruzione di un bene comune e pertanto innovazione vietata ai sensi dell'at.1121, 2°c. c.c., e richiedente, in quanto tale, il consenso unanime di tutti i partecipanti al condominio".
E' molto importante specificare che la decisione di abbattere gli alberi in un'area condominiale per far spazio a parcheggi, nuove infrastrutture, garage o altro è sottoposta alle ordinanze e regolamenti comunali oltre che al consenso unanime di tutti i condomini. La situazione cambia nei casi in cui gli alberi diventino un rischio per l'incolumità pubblica. In tal caso può capitare che il condominio presenti, presso gli uffici comunali competenti, la perizia firmata di un agronomo iscritto all'albo che conferma a tutti gli effetti la pericolosità degli alberi. In questo caso l'abbattimento degli esemplari avviene anche senza la volontà unanime dei condomini. In tal caso, però, l'esperto agronomo o forestale o botanico è tenuto ad essere imparziale e fare un'attenta analisi tecnico-scientifica della situazione senza prendere le parti di nessuno all'interno del condominio. Alcuni regolamenti comunali del verde prevedono spesso la sostituzione degli esemplari abbattuti. In molti casi questo importante lavoro non viene fatto e si assiste a casi in cui gli alberi non vengono ripiantati o per mancanza di volontà o per mancanza di fondi o addirittura per mancanza di spazio nello stesso condominio. Se nella medesima area condominiale lo spazio è scarso per nuove alberature, esse avverranno sul suolo comunale a spese del privato.
La Corte di Cassazione, con sentenza n.9829 del 1992 ha stabilito che nel caso in cui un condomino richieda il risarcimento dei danni e l'eliminazione totale o parziale di alberi piantati in aiuola comune, che vanno a ridosso del proprio appartamento impedendo l'ingresso di aria e luce, occorre sempre indagare in merito alla mancanza di manutenzione degli esemplari arborei, anche se piantati a distanza legale, in modo che non costituiscano un comportamento negligente del condominio. In pratica, in questo caso viene sottolineata l'importanza del decoro condominiale e il verde ornamentale è parte integrante dello stesso. "Nel caso in cui un condomino chieda il risarcimento dei danni ed, innanzitutto, l'eliminazione totale o parziale di alberi che, piantati a distanza ravvicinata l'uno dall'altro in un'aiuola comune, con le loro chiome a ridosso del proprio alloggio impediscano l'ingresso a questo dell'aria e della luce, tale questione deve essere risolta non soltanto alla stregua dell'art. 892 c.c., occorrendo invece indagare se la mancata manutenzione degli alberi, anche se piantati alla distanza legale, non costituisca un comportamento negligente del condominio, idoneo a cagionare ingiusto danno ed a violare il principio per il quale l'uso delle parti comuni non deve mai risolversi in pregiudizio di alcun condomino."
In merito alla potatura degli alberi presenti sul suolo di proprietà di un condominio, essa è a carico di tutti i condomini, nel caso si tratti di piante funzionali al decoro dell'intero edificio e la potatura stessa deve avvenire per soddisfare le relative esigenze di cura del decoro stesso, come pronunciato dalla Corte di Cassazione sentenza n.3666 del 1994.
Sono molto numerosi i casi in cui gli alberi creano ombra e non fanno passare luce in vicine abitazioni o appartamenti o che vanno a chiudere la visuale su un panorama. In tal caso le norme vengono regolamentate dall'articolo 892 e dall'articolo 896 del codice civile e come deciso dalla sentenza di Cassazione del 27 febbraio 2012, n.2973 in cui si legge che qualora ci sia un diritto preesistente e consolidato di veduta su un panorama (diritto preesistente all'acquisto dell'immobile), l'albero va potato o cimato nonostante le distanze regolamentari. Inoltre, un confinante può anche appellarsi all'articolo 833 del codice civile: "Il proprietario non può fare atti i quali non abbiano altro scopo che quello di nuocere o recare molestia ad altri". Se il proprietario degli alberi, che causa danno al vicino, non interviene con regolari operazioni di potatura, prendendosi cura in generale degli alberi piantati sulla sua proprietà, il confinante ha diritto di agire in giudizio per chiedere un risarcimento danni, oltre all'eliminazione degli alberi, oggetto del contenzioso giudiziario.


Cosa fare se in ambito condominiale c'è l'interesse a tagliare alberi?
  •  Accertarsi che ci sia una perizia da parte di un agronomo iscritto all'albo o dei tecnici comunali addetti in cui si attesti nei minimi dettagli che c'è una pericolosità sicura di caduta dell'albero o degli alberi segnalati.
  •  Se l'amministratore del condominio ha programmato il taglio degli alberi e non si è accertato tramite perizia di una loro effettiva pericolosità, si può denunciare il fatto al servizio competente del Comune di appartenenza.
  •  Se si vogliono abbattere alberi per creare nuovi parcheggi ci si oppone chiedendo l'unanimità dei condomini o si chiede di consultare il regolamento comunale del verde pubblico, con documentazione sul divieto di abbattimento di alberi nelle aree private.

Cosa fare se il taglio di alberi avviene in un'area pubblica o privata?
  • Si acquisiscono tutti gli elementi utili per un'eventuale denuncia, indicando il luogo, l'indirizzo (Via o Piazza, numero civico se presente, Comune/frazione/quartiere), eventuali punti di riferimento, coordinate geografiche. Specificare quando il fatto è accaduto, riportando dati, orari se possibile. Importante poi il materiale fotografico o video che sono fondamentali per qualsiasi denuncia. Di fatto, il materiale fotografico e video rimane una prova importantissima per testimoniare la condizione dell'albero "prima" e "dopo".
  • Dopo aver acquisito tutti gli elementi fondamentali, si fa una segnalazione alla forze dell'ordine, in particolare alla polizia municipale o al Corpo Forestale, oltre a mandare per conoscenza tutto il materiale raccolto agli uffici comunali di competenza. In questo caso bisogna ricordare che nei centri urbani la Forestale non ha competenza e può intervenire solo in caso di abbattimento o danneggiamento di alberi o filari storici di notevole interesse storico-culturale e naturalistico come previsto dall'art.7 della legge 10 del 2013.

Il Comune sta tagliando alberi secolari e di notevole importanza. Cosa posso fare?
  • Accertarsi prima di tutto che si tratti di alberi protetti da leggi regionali o regolamenti comunali del verde oltre ad avere un notevole valore storico-culturale documentato nel tempo.
  • Accertarsi dell' esistenza  di un parere favorevole dell'agronomo comunale o di un agronomo - forestale iscritto all'albo o della stessa Forestale se si tratta di esemplari protetti da leggi regionali e nazionali.
  • Richiedere documentazione per capire se l'albero è stato schedato come malato o pericoloso per l'incolumità pubblica. Solo un'accurata indagine agronomica può dire se l'albero è sano o pericoloso.
  • Se l'albero non è ritenuto pericoloso si può intervenire con un'altra relazione di un agronomo o forestale che deve testimoniare con dati alla mano che gli alberi sono sani e non vanno abbattuti.
  • Se gli alberi sono sani e il taglio non viene fermato nonostante le segnalazioni a Forestale e organi competenti, si può procedere con un esposto alla Procura della Repubblica allegando tutta la documentazione possibile facendosi appoggiare da più associazioni ambientaliste e comitati di cittadini.

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